Diritto alla mobilità lunga 

 

Con sentenza n. 8840 del 18 giugno 2002, la Cassazione ha affermato che per la concessione della c.d. “mobilità lunga”, prevista dall’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, la locuzione “possano far valere” deve essere intesa nel senso che, al momento della cessazione del rapporto, il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni di diritto che gli consentano di poter ottenere che i contributi versati sino a quel momento in gestioni speciali gli siano computati nell’assicurazione generale obbligatoria Ivs alfine del raggiungimento dell’anzianità contributiva di 28 anni.

 

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