Natura del preavviso
Con sentenza n. 17334 del 30 agosto 2004, la Cassazione ha affermato che il preavviso ha una efficacia reale. Da ciò discende che esso costituisce un termine legale sospensivo dell’efficacia del negozio di recesso da cui scaturisce che, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso che peraltro rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore, comunque non oltre la scadenza del periodo di comporto.
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