Irrogazione della sanzione disciplinare e termine
Con sentenza n. 21547 del 6 ottobre 2006, la Cassazione ha
affermato che il termine di cinque giorni previsto dall’art. 7, comma 5, della
legge n. 300/1970 per l’irrogazione della sanzione disciplinare a seguito della
contestazione della mancanza al lavoratore, ha carattere dilatorio, la cui
inosservanza determina la nullità dell’atto compiuto prima del decorso del
termine stesso, e non è suscettibile di proroga ove l’ultimo dei detti cinque
giorni sia festivo.
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