Irrogazione della sanzione disciplinare e termine


Con sentenza n. 21547 del 6 ottobre 2006, la Cassazione ha affermato che il termine di cinque giorni previsto dall’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970 per l’irrogazione della sanzione disciplinare a seguito della contestazione della mancanza al lavoratore, ha carattere dilatorio, la cui inosservanza determina la nullità dell’atto compiuto prima del decorso del termine stesso, e non è suscettibile di proroga ove l’ultimo dei detti cinque giorni sia festivo.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it