Dimissioni del lavoratore in costanza di procedura disciplinare

 

Con sentenza n. 13523 del 30 ottobre 2001, la Cassazione ha affermato che le dimissioni presentate dal lavoratore sottoposto a procedura disciplinare non possono essere subordinate ad alcuna condizione risolutiva correlata all’accertamento dei fatti contestati, attesochè un atto di tal genere comporterebbe una sospensione, oltretutto non quantificabile in termini temporali, del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi normative di sospensione. Le dimissioni, concretizzandosi in un atto unilaterale ricettizio, acquistano efficacia dal momento in cui il datore ne ha avuto notizia: per l’eventuale revoca è necessario il consenso del destinatario (Cass., 19 aprile 1990, n. 3217, Cass., 20 novembre 1990, n. 11179). Ovviamente, le dimissioni non producono alcun effetto se sono la conseguenza di minacce di denuncia penale o di licenziamento (Cass., 28 dicembre 1999, n. 14621).

 

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