Sanzioni disciplinari: difese scritte ed orali
Con sentenza n. 4187 del 23 marzo 2002, la Cassazione ha affermato che nell’ambito del procedimento di contestazione ex art. 7 della legge n. 300/1970, ove il lavoratore abbia presentato nel prescritto termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito le proprie giustificazioni ed abbia contestualmente richiesto di essere sentito anche oralmente, il datore di lavoro è obbligato a dar seguito a tale richiesta soltanto quando la stessa risponda ad obiettive esigenze di difesa non altrimenti tutelabili e non quando, invece, l richiesta appaia dettata da fini meramente dilatori o sia stata avanzata in modo equivoco, generico o immotivato ovvero emerga, anche in base alla condotta tenuta dal lavoratore, che la sua difesa sia stata già esercitata esaustivamente attraverso giustificazioni scritte non suscettibili, per la loro compiutezza, di essere completate o solo convalidate da nuove e significative circostanze.
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