Occupazione irregolare di extra comunitari
Con sentenza n. 15264 del 3 maggio 2006, la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che l'art. 22, comma 12, D.L.vo 286/98, concernente l'espressione "occupa alle proprie dipendenze" va inteso in un significato ampio e non vincolato a presupposti formali, autonomo rispetto al concetto di lavoro subordinato elaborato con riferimento all'art. 2094 c.c. e alla specifica legislazione in materia di lavoro e intende per "datore di lavoro" non soltanto l'imprenditore che gestisce professionalmente organizzata, ma chiunque assume alle proprie dipendenze una o pił persone per svolgere una attivitą lavorativa di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, occasionale o stabile..
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