Contratto a termine: non applicabilità al settore agricolo ed adeguamento retributivo

 

Con sentenza n. 12409 del 22 agosto 2002, la Cassazione ha ribadito che la disciplina specifica prevista per i contratti a termine non trova applicazione al settore agricolo. Per quel che concerne una eventuale rivendicazione di retribuzione legata all’art. 36 della Costituzione, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito può utilizzare criteri equitativi facendo riferimento alla natura dell’attività svolta dall’impresa, alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, alle condizioni personali e familiari del lavoratore.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it