Il lavoro temporaneo rientra nella categoria del contratto a tempo determinato
Con sentenza n. 13404 del 29 maggio 2013, la Cassazione ha affermato che la prestazione di lavoro temporaneo rientra, anche in base alle norme europee, nella categoria del contratto a tempo determinato.
La Suprema Corte richiama espressamente la sentenza pronunciata nella causa C-290/12 dalla Corte di giustizia europea, pubblicata l'11 aprile 2013, dove si legge «L'interinale “reiterato” italiano non ottiene l'assunzione dall'utilizzatore in base alle regole Ue sui tempi determinati»: il contratto a termine che si accompagna a un contratto di lavoro interinale rientra in ogni caso nella categoria del lavoro a tempo determinato.
Entrando nello specifico della sentenza n. 13404/13, la Cassazione ha ammesso l'indennità omnicomprensiva prevista dal collegato lavoro nel caso in cui, per genericità della causale, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato che ha portato l'interinale in azienda si trasforma in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato fra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
La
Sentenza n. 13404/2013
(fonte Guida al Diritto)
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