Contratto a termine e "scorrimento"

 

Con sentenza n. 16661 del 24 agosto 2004, la Cassazione ha affermato che in caso di assunzione a tempo determinato il datore di lavoro può assegnare al lavoratore qualifica e mansioni correlate alle esigenze aziendali. Il sostituto, può, essere adibito alle mansioni più consone rispetto alle sue capacità mentre altri lavoratori possono essere utilizzati per lo svolgimento delle mansioni del lavoratore sostituito. Ai fini della valutazione dell’assunzione come contratto a termine occorre, tuttavia, che la mancanza di un posto all’interno dell’azienda sia la causa determinante dell’assunzione stessa e che lo “scorrimento” delle mansioni trovi causa diretta ed immediata nell’assenza dichiarata.

 

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