Spettacolo e contratto a tempo determinato

 

Con sentenza n. 24330 del 18 novembre 2009, la Cassazione ha affermato che l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato deve richiedere non necessariamente la straordinarietà o la occasionalità, ma che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, siano individuati, determinati e nominati e tali da rendere essenziale l'apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico che non possa essere fornito da dipendenti assunti in pianta stabile.

 

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