Prescrizione dei crediti di lavoro derivanti da distinti contratti a termine

 

Con sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003, la Cassazione ha affermato che nel caso che tra le stesse parti si succedano due o pił contratti a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c. inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo intercorrenti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la "tassativitą" delle elencazione delle cause sospensive di  cui agli artt. 2941 e 2942 c.c. e la conseguente impossibilitą di estendere tali cause al di lą delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste.

             Stampa la notizia       Chiudi la finestra

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it