Trasferimento d’azienda: natura transattiva degli accordi sindacali
Con sentenza n. 14091 del 13 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che l’accordo collettivo il quale, in caso di passaggio d’azienda e nella prospettiva di salvaguardare i livelli occupazionali, preveda la risoluzione dei singoli rapporti di lavoro con l’impresa cedente e la costituzione di nuovi rapporti con il cessionario, è pienamente valido. Esso ha efficacia vincolante nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiano aderito successivamente all’accordo anche nella parte in cui esso libera il nuovo datore di lavoro dall’onere del riconoscimento dell’anzianità pregressa di servizio, contenendo esso una deroga convenzionale, pienamente valida, al principio di continuità del lavoro stabilito dall’art. 2112, comma 1, c.c.
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