Trasferimento di azienda
Con sentenza n. 19105 del 13 dicembre 2003, la Cassazione ha affermato che in caso di cessione di ramo di azienda, la garanzia della continuazione del rapporto, assicurata dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47 della legge n. 428/1990, può ben attuarsi, nel rispetto della procedura di consultazione, con il mantenimento, da parte dell’impresa cedente, nelle attività aziendali non interessate alla cessione, dei rapporti di lavoro con i dipendenti, già addetti all’attività oggetto di cessione, senza che la esclusione del passaggio dei predetti dipendenti alla cessionaria comporti una lesione del diritto di costoro.
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