Requisiti per trasferimento di ramo d'azienda
Con sentenza n. 20012 del 17 ottobre 2005, la Cassazione ha affermato che per l'applicabilitā dell'art. 2112 c.c., relativo al trasferimento del ramo d'azienda, anche nel caso in cui si tratti di un ramo dell'attivitā aziendale, č necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente di presenti quale entitā dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attivitā volta alla produzione di beni e servizi, mentre č da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento quale astratta idoneitā ad un'organizzazione futura di attivitā, altrimenti sarebbe l'imprenditore ad unificare il complesso dei beni.
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