Lavoratori trasferiti e spese di affitto
Con sentenza n. 25616 del 1° dicembre 2006, la Cassazione ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro dopo il trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione, sono componenti del reddito e vanno assoggettati ad IRPEF per l’intero ammontare, se ricadono in un periodo antecedente il 1° gennaio 1998.
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