Trasferimento d’azienda: nozione
Con sentenza n. 3469 dell’11 marzo 2002, la Cassazione ha affermato che per la configurabilità del trasferimento di azienda, così come previsto dall’art. 2112 c.c., occorre verificare, oltre all’eventuale collegamento economico-finanziario fra le imprese e la continuità delle prestazioni lavorative dei lavoratori nelle due aziende interessate, anche la volontà dei contraenti. Va accertato, inoltre, se il complesso dei beni ceduti siano stati considerati autonomamente o nella loro funzione unitaria e strumentale.
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