Trasferimento del lavoratore

 

Con sentenza n. 43 del 5 gennaio 2007, la Cassazione ha affermato che “il provvedimento di trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra non deve necessariamente recare i motivi, non essendoci l’obbligo dell’azienda di rispondere alla richiesta avanzata dal lavoratore, non essendo prescritto, per il trasferimento, alcun onere di forma, salvo poi l’onere probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che lo giustificano, come previsto dall’art. 2103 c.c. “. Tale indirizzo si pone in contro tendenza con precedenti orientamenti della stessa Corte (v., tra gli altri, Cass., 2 gennaio 2001, n. 27, Cass., 9 giugno 1993, n. 6408, Cass., 19 giugno 1987, n. 5432).

 

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