Presupposti per l'istituto della trasferta

 

Con sentenza n. 6240 del 21 marzo 2006 la Cassazione ha affermato che ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore, da cui consegue il diritto di quest'ultimo a percepire la relativa indennitą, occorre accertare la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tali fini, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuitą a termine della trasferta medesima.

 

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