Trasferimento d’azienda e licenziamento
Con sentenza n. 7458 del 21 maggio 2002, la Cassazione ha affermato che l’art. 2112 c.c., il quale regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, trova applicazione – ove rimanga immutata l’organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività – in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a se il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione dell’azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto.
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