Trasferimento di azienda

 

Con sentenza n. 8621 del 23 giugno 2001, la Cassazione ha affermato che si ha trasferimento di azienda assoggettato per i rapporti di lavoro alla disciplina dell’art. 2120 c.c., quando l’oggetto del trasferimento risulta essere un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. L’accertamento della sussistenza di queste condizioni è demandata al giudice di merito che, tuttavia, non può sindacarne la legittimità se congruamente motivata..

 

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