Funzione del patto di prova

 

Con sentenza n. 5016 dell’11 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l’interesse dei contraenti a sperimentare la reciproca convenienza del contratto, sicchè deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera presso il datore di lavoro.

 

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