Patto di prova e precedenti rapporti tra le parti

 

Con sentenza n. 8579 del 5 maggio 2004, la Cassazione ha affermato che il patto di prova mira a tutelare l’interesse di entrambe l parti, con la conseguenza che deve illegittimamente ritenersi apposto allorquando lo stesso non sia funzionale alla sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, attraverso un precedente rapporto di lavoro svoltosi tra le parti, avente ad oggetto le medesime mansioni.

 

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