Patto di non concorrenza e limitazioni del lavoratore
Con sentenza n. 212 del 8 gennaio 2013, la Cassazione ha affermato la nullità del patto di non concorrenza nel caso in cui la risoluzione del patto del patto stesso è rimessa unicamente al datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte non può essere "attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo”, inoltre, non può prevedersi che l'attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volontà del datore di lavoro; "la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto".
La
Sentenza n. 212/2013
(fonte Guida al Diritto)
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