Distinzione tra rapporto autonomo e lavoro a
domicilio
Con sentenza n. 21954/2007, la Cassazione ha affermato che nel lavoro a domicilio il lavoratore è parte integrante del ciclo produttivo pur se opera al di fuori dell'azienda con mezzi ed attrezzature proprie e l'oggetto della prestazione non è l'opera in se ma l'energia lavorativa. Nel lavoro autonomo il prestatore deve possedere una organizzazione distinta, assumere il rischio di impresa e possedere mezzi produttivi e struttura imprenditoriale.
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