Lavoro autonomo e recesso per giusta causa
Con sentenza n. 24367 del 1° ottobre 2008, la Cassazione ha affermato che l’istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. in relazione al rapporto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di lavoro autonomo (contratto d’opera) ove risulti impossibile la prosecuzione del rapporto, anche temporanea, a seguito di un fatto imputabile a una delle parti. L’interruzione del rapporto, a causa dell’inadempimento di una delle parti, comporta per l’altra parte il diritto al risarcimento del danno e, qualora il rapporto sia stipulato a termine, tale risarcimento dovrà essere commisurato al danno derivante dalla mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine stabilito.
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