Congruitā del patto di non concorrenza

 

Con sentenza n. 7835 del 4 aprile 2006 la Cassazione ha affermato che il patto di non concorrenza č nullo se il divieto di attivitā successivo alla risoluzione del rapporto non č contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo. L'ampiezza del vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalitā del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilitā di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. Con particolare riferimento all'ammontare ed alla congruitā del corrispettivo dovuto, in caso di patto di non concorrenza, l'espressa previsione di nullitā contenuta nell'art. 2125 del c.c., va riferita alla pattuizione, non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente inique o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilitā di guadagno, indipendentemente dalla utilitā che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come del suo ipotetico valore di mercato.

 

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