Lavoratore alle dipendenze del Sovrano Ordine Militare di Malta e giurisdizione

 

Con sentenza n. 11513 del 10 luglio 2012, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che debbono considerarsi rientranti nella giurisdizione italiana le domande proposte da un lavoratore contro l’Acismom e dirette a far valere unicamente pretese di carattere economico, conseguenti alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. La sentenza segue un orientamento consolidato (v. Cass. S.U. n. 5 del 3 gennaio 2007, Cass. S.U., n. 17087 del 12 novembre 2003, Cass. S.U. n. 6849 del 26 aprile 2012) in base al quale si è affermata la legittimazione della giurisdizione italiana in tutte quelle controversie di natura economica tra lavoratori e legazioni estere (Ambasciate e Consolati), laddove non c’è alcuna valutazione od indagine sull’organizzazione e sulle attività istituzionali del datore di lavoro. Al contrario, le S.U. della Cassazione, con sentenza n. 1981 del 13 febbraio 2012 hanno escluso la giurisdizione italiana rispetto ad una rivendicazione economica avanzata da un portiere dell’Ambasciata del Brasile “poiché l’eventuale accoglimento della stessa avrebbe interferito sulle decisioni adottate  da un soggetto di diritto internazionale in ordine alla propria organizzazione con riguardo a una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza attinente, in certa misura, anche alla sicurezza interna”.

 

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