PRESTAZIONI AGRICOLE CHE ESULANO DAL MERCATO DEL LAVORO
D: C’è una previsione specifica nel D. L.vo n. 276/2003?
R: Sì, nell’art. 74.
D: A quali prestazioni si riferisce?
R: La norma parla di attività agricole: esse vanno intese, in assenza di specificazioni, in senso lato. Ciò significa che potrebbero esservi ricomprese tutte quelle individuate dal D. L.vo n. 228/2001.
D: Cosa si intende per prestazioni agricole che esulano dal mercato del lavoro?
R: Si intendono tutte quelle prestazioni che non integrano gli estremi del rapporto di lavoro autonomo o subordinato in quanto rese da parenti ed affini entro il terzo grado del coltivatore diretto o, comunque, del titolare dell’impresa agricola.
D: Quali caratteristiche deve avere la prestazione?
R: Essa deve essere occasionale o anche ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto e senza corresponsione di compensi, ad eccezione delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.